Assicurazioni, quali sono i veicoli esenti? La lista

Come ben sappiamo, quando si acquista un veicolo a motore come un’auto o una moto, una delle prime cose da fare è quella di sottoscrivere una polizza assicurativa a tutela di eventuali danni provocati a cose o persone durante la circolazione su strade pubbliche. L’assicurazione è tendenzialmente necessaria per qualsiasi veicolo a motore, ma ci sono alcuni mezzi che ne sono esenti. In questo articolo vedremo quali veicoli possono circolare senza assicurazione e a quali condizioni.

I veicoli esenti da assicurazione

Per prima cosa è bene ribadire un concetto ben preciso: quando si circola su strada con un veicolo a motore, l’assicurazione è sempre obbligatoria. Chi circola su strada senza assicurazione rischia una sanzione di un importo compreso tra gli 841 e i 3.287 euro, insieme al sequestro dell’auto. È importante verificare che l’assicurazione sia rinnovata per tempo, che copra a dovere il mezzo a cui è intestata che tutti i documenti siano in regola. Come detto, però, esistono alcune eccezioni. Vediamole di seguito.

Auto ferma – Quando l’auto è ferma da tempo per i più diversi motivi, come ad esempio un guasto o un fermo della patente, il proprietario non è obbligato al rinnovo dell’assicurazione. A condizione però che l’auto sia ferma in un parcheggio privato o in un box auto. Se infatti il mezzo è parcheggiato su strada o spazio pubblico scatta l’obbligo di assicurazione, in quanto il veicolo potrebbe entrare in contatto con altri mezzi in circolazione o venire danneggiato. Il proprietario deve dunque continuare a pagare l’assicurazione.

Scooter elettrico – Alcuni scooter elettrici, come quelli utilizzati da anziani e disabili, non possono essere assicurati nonostante circolino su strada o in prossimità del traffico. Principalmente perché sono sprovvisti di targa e libretto di circolazione. Se per la legge 120/2010 una macchina che circola in strada e guidata dall’uomo è sempre considerata un veicolo, l’art. 46 precisa che le macchine utilizzate da invalidi non sono da considerare tali, anche se dotate di motore. Potete prendere come valido esempio gli scooter recensiti a questo link e ben descritti dal sito web Targablu.it. Si tratta di mezzi a due o tre ruote che hanno libero accesso alle aree riservate ai pedoni e che possono circolare su strada solo nel caso in cui non vi sia il marciapiede. Non possono inoltre superare la velocità di 6 km orari.

e-Bike – Con il termine e-Bike si indicano le biciclette equipaggiate con motore elettrico a supporto della pedalata, per questo chiamate anche biciclette a pedalata assistita. Questo tipo di veicolo non richiede patente di guida e assicurazione, poiché non supera (o perlomeno non dovrebbe superare) i 25 km orari.

Monopattino elettrico – I monopattini elettrici di recente sono stati equiparati alle biciclette (così come stabilito dalla legge di Bilancio 2020) e per questo possono essere usati in città senza il rischio di incorrere in sanzioni. Sono inoltre utilizzabili senza patente, assicurazione e casco. Possono circolare sulle sedi stradali urbane ed extraurbane, sono invece esclusi da autostrade, superstrade e dalle aree pedonali, salvo diverse disposizioni. Possono avere una potenza non superiore ai 500 watt e possono raggiungere una velocità massima di 20 chilometri orari. Nonostante l’assicurazione del monopattino elettrico non sia obbligatoria, può essere comunque utile stipulare una polizza assicurativa a tutela di mezzo o persone, specie nel caso in cui il monopattino venga utilizzato quotidianamente e in percorsi particolarmente trafficati.

Rispetto alle novità introdotte dall’emendamento alla legge di Bilancio, inoltre, alcuni modelli che superano i limiti di velocità e potenza imposti dalle norme potrebbero essere equiparati ai ciclomotori. In questo caso sarebbero dunque necessari casco, assicurazione, targa e patente.